Chi produce rifiuti speciali convive da mesi con una transizione che procede a scaglioni, e questo ha generato la sensazione che il RENTRI sia una di quelle scadenze che slittano sempre. Il 15 settembre 2026 però è un punto fermo diverso dai precedenti: non introduce un nuovo adempimento, chiude una possibilità. Da quella data il formulario su carta smette di essere un’alternativa praticabile.
Cosa cambia esattamente il 15 settembre
Il quadro normativo si è formato in due tempi. Il decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 prevede che dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione del rifiuto sia emesso e gestito in modalità digitale. Una norma transitoria, introdotta dal decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200 e confermata dalla legge di conversione 27 febbraio 2026 n. 26 (in vigore dal 1° marzo 2026), ha però concesso una finestra di respiro: fino al 15 settembre 2026 il FIR può ancora essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al digitale.
È questa finestra che si chiude. Con due conseguenze pratiche che vale la pena distinguere, perché spesso vengono confuse:
- Il digitale smette di essere opzionale. Fino al 15 settembre si può scegliere; dopo, no.
- Si aprono le sanzioni. Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026, con il rinvio al regime sanzionatorio dell’articolo 258, comma 10-bis, del decreto legislativo 152/2006.
Tradotto: fino al 15 settembre un errore di trasmissione è un problema da sistemare, dal giorno dopo diventa un problema che può costare.
Un’avvertenza sul perimetro, perché il titolo di questo articolo dice una cosa vera ma non universale: quanto sopra vale per chi è tenuto all’iscrizione e alla trasmissione. Alcune categorie ne sono escluse per legge e continuano a lavorare su carta, e le vediamo nel paragrafo che segue.
Riguarda anche la tua azienda?
L’obbligo segue l’iscrizione al registro, che si è svolta per finestre successive. L’ultima prevista dal D.M. 59/2023 si è chiusa il 13 febbraio 2026 e riguardava i produttori di rifiuti pericolosi con non più di dieci dipendenti.
Non tutti però sono obbligati. La norma prevede categorie escluse dall’iscrizione, sia sul fronte dei rifiuti non pericolosi sia su quello dei rifiuti pericolosi, e l’elenco è puntuale: si rientra o non si rientra per dettagli specifici, come la forma giuridica, il numero di dipendenti o il codice di attività.
Qui sta il malinteso più diffuso, e vale in entrambe le direzioni. C’è chi dà per scontato di essere obbligato e non lo è, e chi si sente fuori e invece rientra in pieno. Alcune situazioni che sembrano identiche seguono percorsi completamente diversi, con obblighi di trasmissione differenti. È la prima cosa da chiarire, perché tutto il resto discende da lì, ed è anche la più facile da sbagliare leggendo la norma da soli.
Fatta questa distinzione, resta un equivoco frequente: pensare che tutto questo riguardi solo l’industria pesante. Nella pratica coinvolge molte attività organizzate in forma d’impresa che non si percepiscono come “produttori di rifiuti”: officine, laboratori, studi associati e società di servizi, e più in generale qualunque realtà che generi rifiuti speciali nel proprio ciclo di lavoro. Il criterio non è il settore, è la natura del rifiuto.
Il dettaglio che in tanti sottovalutano
C’è un aspetto di questa norma che nella nostra esperienza crea più disagi di quanti ne crei l’adempimento in sé, e che raramente viene messo in evidenza: il formato scelto dal produttore determina come l’intera filiera gestirà quel documento. Non è una decisione che si esaurisce dentro le proprie quattro mura.
Significa che produttore, trasportatore e destinatario devono essere allineati sullo stesso binario. Se il produttore passa al digitale e il trasportatore non è pronto a gestirlo, il problema non resta in ufficio: si presenta al momento del carico, con il mezzo fermo e il materiale da spostare. È il tipo di intoppo che costa ore, non multe, ma che si sente immediatamente.
Per questo la telefonata utile da fare non è quella al consulente a ridosso della scadenza, ma quella ai propri trasportatori e destinatari adesso, per verificare che tutti arrivino pronti alla stessa data.
Come arrivarci senza corse dell’ultimo minuto
Il tempo che resta è poco ma sufficiente, a patto di non consumarlo tutto. Con le ferie ormai alle spalle, la finestra utile sono le due settimane che separano il rientro dalla scadenza, e vanno usate tutte. Quattro verifiche concrete da fare adesso:
- Iscrizione e accessi. Controllare che l’iscrizione sia in regola e che le credenziali funzionino davvero, con qualcuno in azienda che sappia usarle. Le credenziali che nessuno ha mai provato sono un classico.
- Chi emette i formulari. Individuare le persone che materialmente compilano i FIR e assicurarsi che sappiano farlo nel nuovo formato, non solo in teoria.
- Allineamento della filiera. Verificare con trasportatori e destinatari che siano pronti al digitale entro la stessa scadenza.
- Prova reale prima della scadenza. Emettere qualche formulario digitale nei giorni che restano, mentre il cartaceo è ancora ammesso e fa da rete di sicurezza. Scoprire un problema adesso è gestibile, scoprirlo il 15 settembre no.
Questo ultimo punto è il consiglio che diamo più spesso: le transizioni digitali obbligatorie non si superano studiando la norma, si superano provandola in anticipo, quando sbagliare non ha ancora conseguenze.
Il documento digitale va anche conservato
C’è un secondo obbligo che viene spesso confuso con il primo, e che merita una riga a parte. Trasmettere i dati al RENTRI non equivale a conservare i documenti. Registri e formulari, una volta digitali, vanno conservati con i requisiti di legge che ne garantiscono valore probatorio nel tempo, ed è un adempimento distinto dalla tracciabilità.
Capita spesso di trovare aziende perfettamente in regola sulla trasmissione e scoperte sulla conservazione, semplicemente perché davano per scontato che il software di gestione rifiuti se ne occupasse. È la domanda giusta da rivolgere a chi fornisce il gestionale, e conviene rivolgergliela adesso e non dopo un controllo.
Sul nostro fronte la risposta la diamo per esteso, perché su questo punto l’ambiguità non conviene a nessuno: EasyWaste, il software di gestione rifiuti che sviluppiamo, tiene il registro di carico e scarico, genera i formulari e trasmette i movimenti al RENTRI, con la verifica di specialisti dei registri prima che i dati partano. I documenti che produce sono pronti per la conservazione, ma la conservazione a norma è un servizio distinto e si attiva a parte: ne parliamo nella pagina dedicata alla conservazione documentale a norma.
Gli adempimenti sui rifiuti, in breve
Se ti stai chiedendo non tanto cosa succede il 15 settembre, quanto che cosa deve fare in generale un’azienda italiana sui rifiuti, questa è la risposta compatta. Con una premessa: qui riassumiamo il quadro, non lo interpretiamo. Dove la posizione della singola azienda dipende dai dettagli, lo diciamo invece di semplificare.
La mia azienda deve iscriversi al RENTRI?
Dipende dai rifiuti che produce, dalla dimensione e dalla forma giuridica, non dal settore in cui opera. L’iscrizione si è aperta per finestre successive e l’ultima, prevista dal D.M. 59/2023, si è chiusa il 13 febbraio 2026. Esistono categorie escluse per legge, ed è un elenco puntuale in cui si rientra o non si rientra per dettagli precisi. Non è una verifica da fare a occhio: gli specialisti che seguono EasyWaste la fanno sul caso concreto, ed è il primo dubbio da togliersi.
In che cosa consistono gli adempimenti?
Tre cose che camminano insieme: il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, il formulario di identificazione del rifiuto per ogni movimentazione in uscita, e la trasmissione dei dati al RENTRI. A queste si affianca la conservazione dei documenti, che è un obbligo a sé.
Che cosa cambia il 15 settembre 2026?
Il FIR non può più essere emesso su carta in alternativa al formato digitale, e da quella data si applicano le sanzioni sulla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.
Trasmettere i dati al RENTRI basta?
No. Trasmissione e conservazione sono due obblighi distinti. Una volta digitali, registri e formulari vanno conservati con i requisiti che ne mantengono il valore probatorio nel tempo, e la trasmissione al RENTRI non assolve la conservazione.
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Se vuoi sapere dove si colloca la tua azienda e cosa le serve davvero, scrivici: la posizione la verifichiamo insieme agli specialisti che presidiano EasyWaste.
Il senso della scadenza
Al netto degli adempimenti, la direzione è chiara e non tornerà indietro: la tracciabilità dei rifiuti diventa un flusso di dati continuo invece di un archivio di fogli. Per chi lo affronta come un obbligo da subire è un costo. Per chi coglie l’occasione per mettere ordine nei propri processi, è anche il momento in cui si smette di cercare formulari in un raccoglitore e si inizia ad avere i dati disponibili quando servono, comprese le verifiche e i controlli.
La scadenza del 15 settembre, in questo senso, è meno un traguardo burocratico e più un punto di non ritorno organizzativo. Conviene arrivarci avendo scelto come attraversarlo.
È lo stesso schema che abbiamo visto con gli obblighi di trasparenza dell’AI Act scattati il 2 agosto: una data fissata anni prima, molto tempo per prepararsi, e la corsa concentrata nelle ultime settimane. Le scadenze annunciate con largo anticipo sono quelle che colgono impreparati più spesso, proprio perché sembrano lontane fino a quando non lo sono più.
Approfondimenti
- RENTRI, portale ufficiale: il FIR in formato cartaceo, utilizzo alternativo fino al 15 settembre 2026
- RENTRI, portale ufficiale: il FIR digitale (xFIR) dopo il 13 febbraio 2026
- RENTRI, portale ufficiale: iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- RENTRI, portale ufficiale: esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
- RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)
Questo articolo riguarda un adempimento della normativa italiana: si applica a chi produce rifiuti in Italia, anche quando la società ha sede all’estero. Le informazioni sono tratte dalle fonti ufficiali indicate qui sopra e sono aggiornate alla data di pubblicazione. Non costituiscono consulenza legale: per la valutazione del caso specifico va coinvolto un professionista della materia.


